DRAGO delle Colline Metallifere
ART. 1 – (Denominazione, logo e sede)
L’associazione produttori, trasformatori e enti di valorizzazione di grani antichi e di prodotti agroalimentari e manifatturieri delle Colline Metallifere, con sede a Massa Marittima (GR) presso Azienda Agricola Camporuffaldo (GR) è costituita nel rispetto della normativa in materia, e altresì denominata “Il Drago Delle Colline Metallifere”, “Distretto Rurale Agricolo Gastronomico Organizzato”, “Grani antichi Del Drago” o “Grani antichi del Drago delle Colline Metallifere”.
Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.
Per scopi promozionali ed esigenze pubblicitarie e grafiche, senza che venga meno il valore a tutti gli effetti di denominazione sociale, l’associazione potrà anche assumere la grafia logo in esempio anche in tutte le sue varianti di contorno e colore:
ART. 2 – (Finalità generali e specifiche)
L’associazione ha natura esclusivamente volontaria, apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e di utilità sociale. L’associazione “Il Drago Delle Colline Metallifere”, nasce dalla passione di un agricoltore e mugnaio, di un fornaio e di alcuni agricoltori produttori di grani antichi. Passione per la terra, per un uso sostenibile della stessa, riconoscendole un ruolo fondamentale per l’alimentazione umana, al fine di garantire e promuovere la salute del pianeta e degli esseri viventi che vivono su questo territorio.
L’associazione “Il Drago Delle Colline Metallifere” è nata, infatti, con lo scopo di ricreare una filiera virtuosa, andata perduta negli ultimi decenni, tra agricoltori, industria molitoria, pastificazione e consumatori, il tutto svolto nel pieno rispetto della natura, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del territorio e delle persone che lo abitano e lo sostengono.
Inoltre, al fine di promuovere questa filiera, costituirla e proteggerla, valorizzare il territorio delle Colline Metallifere e dei comuni limitrofi e dei suoi prodotti, l’associazione intende:
- riqualificare l’agricoltura locale, riavvicinandola al consumatore;
- effettuare attività di divulgazione culturale e scientifica;
- favorire l’aggregazione verticale e trasversale di impresa agricola, artigianale, industriale e di promozione;
- sostenere queste filiere, promuovere e sostenere la creazione di altre piccole filiere locali, animando e stimolando tutte quelle azioni necessarie per la riqualificazione dei prodotti e del territorio nel rispetto dei valori storici, culturali, ambientali ed economici;
- innovare le filiere, sperimentando nuove possibilità anche in accordo e collaborazione con le università degli studi, monitorando l’andamento annuale, sviluppando nuove tecniche di lavorazione e utilizzando anche nuove varietà culturali derivanti dalla selezione e ricerca dei prodotti antichi;
- creare specifiche competenze attraverso gli istituti professionali eno-gastronomici del territorio facendo formazione a studenti e avvicinandoli agli imprenditori nei vari ambiti agroalimentari;
- incentivare la cooperazione, solidarietà, fiducia, mutuo soccorso creando accordi e sinergie con gli enti, le reti territoriali e altre filiere;
- favorire la fruibilità e la diffusione verso il più vasto pubblico dei suoi valori, attraverso la realizzazione di progetti, iniziative, eventi e manifestazioni;
Inoltre, è obiettivo specifico quello della realizzazione di progetti di promozione della filiera dei grani antichi o di altre filiere che prenderanno il nome di “Il Drago Delle Colline Metallifere”, o altra denominazione se ritenuta più idonea dal consiglio direttivo dell’associazione.
L’associazione, inoltre, ha come obiettivo quello di promuovere:
- attività di formazione per lavoro o di studio;
- incontri di tipo sociale come meeting, assemblee, riunioni, workshop, celebrazioni;
- incontri di tipo promozionale compresi performance, mostre ed eventi culturali, partecipazione a mercatini locali di prodotti tipici;
- attività ludico ricreative e ludico didattiche, volte a formare e trasferire conoscenze del territorio utilizzando strumenti di gioco e di apprendimento appartenenti al mondo del ludico. Per imparare giocando.
L’associazione, altresì, può:
- richiedere finanziamenti a soggetti pubblici e privati, partecipare a bandi e gare pubbliche, nazionali e internazionali, proporre progetti e presentare offerte a committenti;
- compiere qualsiasi azione connessa o affine agli scopi sociali, vendere prodotti, anche on-line, inerenti all’informazione e prevenzione nell’ambito del benessere della salute e dell’ecologia sempre riguardo alle produzioni e ai consumi sostenibili (nel rispetto dei propri disciplinari), ai propri soci e a terzi, nel rispetto degli scopi mutualistici dell’associazione;
- dotarsi di strumenti di aggregazione e gestione specifici per determinate azioni di promozione e commercializzazione come, filiere specifiche legalmente riconosciute, reti d’impresa e tutti gli strumenti legalmente riconosciuti dal codice civile italiano vigente.
ART. 3 – (Soci)
- Sono ammesse all’Associazione “Il Drago Delle Colline Metallifere”, aziende agricole e loro legali rappresentanti, primi trasformatori di prodotti agroalimentari, secondi trasformatori di prodotti agroalimentari, aziende di commercializzazione e valorizzazione, associazioni gemelle o similari di valorizzazione agroalimentare e territoriale, aggregazioni di imprese specifiche, istituzioni scolastiche, proprietà collettive e/o usi civici ad indirizzo agricolo, persone fisiche e liberi cittadini che vogliono sostenere la causa e credono nei valori dell’associazione, ne accettano il presente statuto, ne condividono i valori fondanti e operano in armonia con il regolamento ed il disciplinare interno. Possono altresì aderire tutti coloro che operano in ambito rurale e anche coloro che, pur non facendone parte, si riconoscono nei valori fondanti dell’associazione la cui adesione è, comunque, condizionata al parere favorevole dell’assemblea dei soci.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. L’eventuale diniego deve essere motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete ed esatte generalità impegnandosi a versare la quota associativa, consapevole delle conseguenze anche penali a cui potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.
- Ci sono tre categorie di soci:
- Fondatori: coloro che hanno fondato l’associazione presenti nell’atto costitutivo;
- Ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’assemblea;
- Sostenitori: coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie e straordinarie.
- La quota associativa è personale e non trasmissibile.
La qualità di socio è personale e non trasferibile né per atto tra vivi né per atto mortis causa. L’adesione è annuale. In caso di recesso del rapporto associativo, il recedente non potrà chiedere il rimborso della quota associativa già versata.
ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di usufruire dei servizi dell’associazione alle condizioni più vantaggiose possibili.
- I soci devono versare nei termini stabiliti dal consiglio direttivo la quota sociale e rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno ed i disciplinari delle filiere.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in ragione delle disponibilità personali e sempre nel pieno ed esclusivo interesse dell’associazione.
- Ogni associato ha diritto a un voto nell’assemblea dell’associazione, fatto salvo il diritto di presentare deleghe di altri soci, massimo tre deleghe a socio.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
- Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, al disciplinare di produzione delle filiere e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o dal consiglio direttivo può essere escluso dall’associazione.
- L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Contro tale decisione, l’interessato ha diritto di presentare ricorso entro 30 gg all’assemblea dell’associazione, la quale si pronuncerà, a sua volta entro 30 giorni.
Fino a suddetta pronuncia dell’assemblea, l’eventuale esclusione del socio resta sospesa.
- Recesso: ogni socio può recedere per propria iniziativa dall’associazione pur restando fermi gli obblighi precedentemente assunti, dandone preavviso all’associazione almeno 30 giorni.
ART. 6 – (Organi sociali)
- Gli organi dell’associazione sono: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il presidente.
ART. 7 – (Assemblea)
- L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, affisso in sede e comunque comunicato ai soci con qualsiasi altro mezzo almeno 10 giorni prima di quello indicato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
- L’assemblea, salva diversa comunicazione, verrà convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
- L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
- Le candidature del consiglio direttivo, tesoriere, vicepresidente e presidente, possono essere presentate dai soci in carica regolare da almeno 3 anni (escluso il Consiglio direttivo di prima costituzione) e che abbiano dimostrato per tale periodo, attività ed interesse costruttivo, nel pieno adempimento degli obbiettivi e principi del presente statuto. Il Consiglio Direttivo su mandato dell’Assemblea è preposto alla valutazione delle candidature che devono essere depositate personalmente alla sede dell’associazione e via posta elettronica alla mail ufficiale entro 30 giorni dall’assemblea elettiva.
ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
- L’assemblea deve: approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.
ART. 9 – (Validità Assemblee)
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni successivi a quello previsto in prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le nomine, le dimissioni e/ o le candidature dei soci o quando l’assemblea lo ritenga opportuno.
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci complessivi.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
- Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea e degli organi sociali sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea o degli organi sociali appositamente nominato ed è sottoscritto dal presidente.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
- E’ ammessa, se necessario e approvato dal consiglio direttivo, la digitalizzazione delle sedute consiliari.
ART. 11 – (Consiglio direttivo)
- Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di “tre” membri ad un massimo di “sette” eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, che deve essere maggiore o uguale a tre ed in numero dispari. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
- Il consiglio direttivo ha le seguenti funzioni:
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
- redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti senza nessun limite di mandato.
- I consiglieri decadono per: dimissioni, revoca da parte dell’assemblea, decadenza per assenza ingiustificata prolungata per oltre tre riunioni del consiglio nel corso di uno stesso esercizio.
- Le riunioni del consiglio vengono convocate dal presidente con semplice comunicazione oppure su istanza di due consiglieri, rivolta al presidente.
- Il consiglio dovrà deliberare eventuali aperture di conti correnti bancari, postali, fideiussioni e richieste di affidamenti ed ogni altra operazione finanziaria, necessaria al buon funzionamento dell’associazione.
- Al consiglio spettano i rimborsi delle spese sostenute anche in via forfettaria o sotto forma di diaria se stabilita dall’assemblea, in ragione dell’incarico svolto in conformità con gli indirizzi statutari deliberati dall’assemblea.
ART. 12 – (Presidente)
- Il presidente è nominato dall’assemblea, con voto segreto dei soci e resta in carica tre anni. Ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- Gestisce l’ordinaria amministrazione dell’associazione sulla base degli indirizzi emanati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull’attività svolta. E’ autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati, potendo rilasciare quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.
- Il presidente può, attuando gli indirizzi dell’assemblea o del consiglio direttivo e perseguendo le finalità statutarie dell’associazione sottoscrivere contratti, affidare incarichi, aprire e chiudere conti correnti bancari o postali ed eseguire le relative operazioni di movimentazione in entrata e uscita.
- Il presidente può assegnare deleghe e compiti specifici a Consiglieri, soci con particolari meriti o incarichi per perseguire gli obiettivi dell’associazione.
- Il presidente eletto può ricandidarsi massimo per “tre” mandati completi di “tre” anni ciascuno, salvo esplicita richiesta o esigenza opportunamente motivata dell’assemblea plenaria.
ART. 13 – (Vicepresidente)
Il vice presidente, se nominato, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento in tutte le sue funzioni ordinarie e non straordinarie. Solo l’assemblea dei soci può in assenza del presidente adempiere alle funzioni straordinarie.
ART. 14 – (Tesoriere)
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e tiene la contabilità, predispone assieme al presidente dal punto di vista contabile i bilanci.
ART. 15 – (Risorse economiche)
- Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
- L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART. 16 – (Rendiconto economico-finanziario)
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 17 – (Durata, Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
- L’associazione ha durata illimitata.
- L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9 del presente statuto.
- In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nel rispetto della normativa vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 (Revisore dei Conti)
L’assemblea a maggioranza può deliberare circa la necessità di avvalersi di un revisore dei conti.
ART. 19 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.